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STATUTO
“Sci
Club Polizia di Stato – Bergamo Associazione Dilettantistica”
Articolo 1
- Denominazione e sede - E' costituita in Bergamo
c/o la Questura, in via Alessandro Noli nr.26, una Associazione
sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile
denominata "Sci Club Polizia di Stato – Bergamo, associazione
dilettantistica".
Articolo 2
- Scopo –1. L'associazione è apolitica e non ha scopo
di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica
e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività
motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica
di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli
scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere
l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria
di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli
sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione
potrà svolgere attività ricreativa in favore dei
propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto
di ristoro.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative;
si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali
e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non
per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare
e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei
propri tesserati nell'ambito delle assemblee.
Articolo 3
- Durata – La durata dell'Associazione è illimitata
e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea
straordinaria degli associati.
Articolo 4
- Domanda di ammissione - 1. Possono far parte dell'Associazione,
in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano
alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte
dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati
di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini
sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi
della lealtà, della probità e della rettitudine
sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva,
con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e
da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità,
del decoro e del prestigio dell'Associazione. Viene espressamente
escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo. ..
3. La validità della qualità di socio efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione
potrà essere sospesa da parte del consi9.lio direttivo
il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione
è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne
la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la
potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione
e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato
minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi
o rivalutata.
Articolo 5
- Diritti dei soci - 1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento
dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla
prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore
età.
2. AI socio maggiorenne è altresì riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione
nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo
art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative
indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le
modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6
- Decadenza dei soci -1. I soci cessano di appartenere all'associazione
nei seguenti casi:
A. di missione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza
del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione,
o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio.
D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente
statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera
c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio
con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento
di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso
e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale,
né parziale e né totale.
Articolo 7
– Organi - Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8
- Funzionamento dell'assemblea - 1. L'assemblea generale dei soci
è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere
richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati in regola
con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta
che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione
è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio
direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione
o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione
degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da
una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed
eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, sé necessario, due
scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla
designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati
alle stesse.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando
il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati,
dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo
9
-
Diritti di partecipazione - 1. Potranno prendere parte alle assemblee
ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in
regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti
disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo
gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà
l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione
è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello
s\Qlgimento della stessa.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di
delega scritta, non più di un altro associato.
Articolo 10
- Assemblea ordinaria - 1. La convocazione dell'assemblea ordinaria
avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di
avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno,
il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo
e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione
del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione
dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita
ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza
dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti
al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11
- Validità assembleare - 1. L'assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea
ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera
con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice
Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli
associati.
Articolo 12
- Assemblea straordinaria - 1. L'assemblea straordinaria deve
essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima
dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione
degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi
sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione,
scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13
- Consiglio direttivo - 1. Il consiglio direttivo è composto
da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato,
di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso
il presidente, dall'assemblea stessa.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente
ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo
rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità
prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con
il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non
abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non
colposi.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto
la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo
14
- Dimissioni - 1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante
il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri
che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno
alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato,
in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto,
a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti
conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove
non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio
proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima
assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare
i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo
a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte
dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che
dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il
consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi
il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo
l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo
dovrà considerarsi decaduto e non più in carica
e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo
l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti
e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione,
le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di
prorogatio.
Articolo 15
- Convocazione direttivo -
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente
lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno
la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16
- Compiti del consiglio direttivo - Sono compiti del consiglio
direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria
nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora
si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione
delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Articolo 17
-Il presidente - Il presidente dirige l'Associazione e ne controlla
il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi
sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18
-Il vicepresidente - Il vicepresidente sostituisce il presidente
in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni
nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19
-Il segretario - Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni
del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle
riunioni, attende alla corrispondenza e, nel caso non sia previsto
dal direttivo, come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione
e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
consiglio direttivo.
Articolo 20
- Il rendiconto -1. Il consiglio direttivo redige il bilancio
dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre
all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare
circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza
nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta
all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio
stesso.
Articolo 21
- Anno sociale – L’anno sociale e l’esercizio
finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre
di ciascun anno (o altro periodo di dodici mesi liberamente scelto
dallo sci club).
Articolo
22
-
Patrimonio - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative
determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi
di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall' Associazione.
Articolo 23
- Sezioni - L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà
costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24
- Clausola compromissoria - Tutte le controversie insorgenti tra
l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un collegio arbitrare.
Articolo 25
- Scioglimento - 1. Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno
3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione,
sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria
da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione
deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto,
con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà,
sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione
dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore
di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26
- Norma di rinvio -Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti
e in subordine le norme del Codice Civile.
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