STATUTO
“Football Club Polizia di Stato – Bergamo”
Art. 1
E’
costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Football
Club Polizia di Stato Bergamo”.
L’Associazione
in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art.
36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione
ha sede in Bergamo via Noli nr. 26 c/o la Questura di Bergamo.
Art. 2
L’Associazione
non persegue fini di lucro.
Essa ha
per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività
sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione
di squadre nella disciplina sportiva calcistica (calcio e
calcetto), compresa l’attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
della medesima attività sportiva nel quadro, con le
finalità e con l’osservanza delle norme e delle
direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti e dal Centro Sportivo
Italiano.
L’Associazione
è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte
del C.O.N.I..
Art. 3
I colori
sociali sono: Azzurro/Bianco e Azzurro/Bordeaux.
Art. 4
L’Associazione
si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e al Centro
Sportivo Italiano, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed
i Regolamenti.
Art. 5
Il patrimonio
sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto
della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili
e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà
possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di
riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da
eventuali elargizioni di associati e di terzi.
Art. 6
Le entrate
sono costituite da :
a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, dal Centro Sportivo Italiano, di enti pubblici
o di qualsiasi altro genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività
connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.
Art. 7
L’esercizio
sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Responsabile
del Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto)
che dovrà essere sottoposto all’approvazione
del Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’
fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’eventuale
avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione
delle finalità istituzionali sia nell’anno in
corso e\o nelle annualità successive.
Art. 8
Soci dell’Associazione
possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi appartenenti
alle Forze di Polizia e provenienti dalla vita civile. Quest’ultimi
in particolare non devono aver riportato condanne penali,
passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano
domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori,
i quali garantiscono dei requisiti del presentato.
Coloro
che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno
presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le
veci.
Art. 9
Le domande
di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal
Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda
ne indica le motivazioni.
Il richiedente
con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente
Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento
interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì,
impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile
(o annuale) di cui all’art. 6 lettere a) e b) del presente
Statuto.
I soci
che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non
oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci
anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento
di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente
articolo 6.
Art.10
Le categorie
dei soci sono le seguenti :
a) Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva,
danno vita all’Associazione;
b) Soci
ordinari : coloro che aderiscono all’Associazione successivamente
alla fase costitutiva.
Tutti i
soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa
e la quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione
ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun
socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono
ammessi soci a carattere temporaneo.
Art. 11
I soci
hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso
dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché
a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni
promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto
a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce
l’Associazione come da apposito Regolamento.
Tutti i
soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano
il diritto di voto.
Art. 12
La qualità
di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo
diverso maggior termine
eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme
statutarie e di comportamenti
contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali
Le esclusioni
di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La radiazione
è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo.
Il provvedimento
di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea
all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà
in contraddittorio con il socio interessato che dovrà
essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata
del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea
potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica,
o meno, del provvedimento di radiazione.
La quota
o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.
Art. 13
Organi
dell’Associazione sono :
a) Il Presidente dell’Associazione
b) Il Responsabile del Consiglio Direttivo
c) Il Consiglio Direttivo
d) Assemblea generale dei soci
Art. 14
L’Assemblea
generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea
è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata
nella sede dell’Associazione a mezzo lettera A.R., spedita
ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea,
al domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della
prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché
l’ordine del giorno.
La convocazione
può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata
entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L’Assemblea
può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 15
L’Assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta l’anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
per eleggere:
1. Il Presidente
dell’Associazione
Il Presidente viene eletto, a scrutino segreto, durante l’Assemblea.
Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per un altri
cinque anni. Possono accedere a tale carica tutti i soci di
ambo i sessi che abbiano compiuto 60 anni di età. Non
è prevista la carica di Vice-Presidente dell’Associazione.
In caso di impedimento del Presidente dell’Associazione,
le funzioni di presidenza vengono esercitate dal Responsabile
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
- vigila sull’attività dell’Associazione;
- vigila su conto corrente dell’Associazione
- esercita le funzioni di rappresentanza dell’Associazione
durante le manifestazioni sportive.
2. Il Responsabile
dell’Consiglio Direttivo
Il Responsabile viene eletto, a scrutino segreto, durante
l’Assemblea. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile
per altri cinque anni. Possono accedere a tale carica tutti
i soci di ambo i sessi appartenenti alle Forze di Polizia
che abbiamo compiuto 18 anni di età. Non è prevista
la carica di Vice-Responsabile del Consiglio Direttivo. In
caso di impedimento del Responsabile, il Consiglio Direttivo
deve immediatamente convocare una Assemblea straordinaria
dell’Associazione.
Il Responsabile del Consiglio Direttivo:
- è il rappresentate legale dell’Associazione
nei confronti dei terzi;
- potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti,
contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con
Enti, Società, istituti pubblici e privati;
- cura l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari;
- gli compete la gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione;
- predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà
essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo
e dal Presidente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.(vedi
art.7);
- redige a fine anno una relazione dell’attività
dell’Associazione;
- per i pagamenti è coadiuvato da un consigliere;
- nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere,
indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione.
3. Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 consiglieri
che vengono eletti a scrutino segreto. La loro carica dura
5 anni e possono essere rieletti per altri cinque anni. Possono
accedere alla carica di Consigliere tutti i soci di ambo i
sessi che abbiano compito 18 anni di età.
Il Consiglio Direttivo delibera:
- l’attività dell’Associazione;
- la quota associativa e straordinaria che deve essere versata
dai soci;
- su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea
straordinaria;
- i Dirigenti della squadra di calcio a 11 e a 5;
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Responsabile
lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno
la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare
su tutte le questioni connesse all’attività sportiva
e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro
stabilito dallo Statuto;
Art. 16
L’Assemblea
straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta
e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti
il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno
dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro
trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora
la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità,
non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima
Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità
e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità
di liquidazione.
Art. 17
L’assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un
voto.
L’assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto
al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
In seconda
convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria
è validamente costituita con la presenza di almeno
un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e
dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti
a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli
associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione
si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo
22.
Art. 18
Hanno diritto
di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola
con il pagamento della quota mensile (o annuale) d’associazione,
per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti
di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere
esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta
ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare
più di due associati.
Art. 19
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione
ed in sua assenza dal Responsabile del Consiglio Direttivo;
in assenza di entrambi l’Assemblea non può essere
attuata.
Il Presidente nomina il Direttore e il Segretario dell’Assemblea.
Il Direttore dell’Assemblea è tenuto a constatare
la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento
e di voto in Assemblea. Ad ogni riunione di Assemblea è
obbligatorio redige verbale firmato dal Direttore e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con
le maggioranze previste dal precedente articolo 17.
Art. 20
Coloro
che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali,
devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni
prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea
dandone comunicazione scritta al Responsabile del Consiglio
Direttivo in carica dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi,
essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo
8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente
superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I.,
dal C.S.I o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei
requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza
dalla carica.
Art. 21
Il Presidente,
al Responsabile ed ai componenti del Consiglio Direttivo è
vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre
Società ed Associazioni Sportive nell’ambito
della stessa Federazione.
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso
esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni
di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade
automaticamente dalla carica.
Art. 22
La durata
dell’Associazione è illimitata. L’Associazione
potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione
dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta
straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere
presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione
deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati
ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto
al voto.
Il patrimonio
sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve
essere devoluto ad altra Associazione avente finalità
analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6,
della Legge n. 289/2002.
Art. 23
Tutte le
eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione
o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un organo
di amministrazione da nominarsi dall’Assemblea.
La decisione
dell’organo di amministrazione sarà inappellabile.
Art. 24
Per
tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto
valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione
Italiana Giuoco Calcio, del CSI e le disposizioni in materia
dettate dal Codice Civile.