STATUTO
“Football Club Polizia di Stato – Bergamo”

Art. 1

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Football Club Polizia di Stato Bergamo”.

L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L’Associazione ha sede in Bergamo via Noli nr. 26 c/o la Questura di Bergamo.


Art. 2

L’Associazione non persegue fini di lucro.

Essa ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica (calcio e calcetto), compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti e dal Centro Sportivo Italiano.

L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..


Art. 3

I colori sociali sono: Azzurro/Bianco e Azzurro/Bordeaux.


Art. 4

L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e al Centro Sportivo Italiano, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.


Art. 5

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 6

Le entrate sono costituite da :
a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dal Centro Sportivo Italiano, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.


Art. 7

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Responsabile del Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali sia nell’anno in corso e\o nelle annualità successive.


Art. 8

Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi appartenenti alle Forze di Polizia e provenienti dalla vita civile. Quest’ultimi in particolare non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.


Art. 9

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.


Art.10

Le categorie dei soci sono le seguenti :
a) Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;

b) Soci ordinari : coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.


Art. 11

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.


Art. 12

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine
eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti
contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Art. 13

Organi dell’Associazione sono :
a) Il Presidente dell’Associazione
b) Il Responsabile del Consiglio Direttivo
c) Il Consiglio Direttivo
d) Assemblea generale dei soci

Art. 14

L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata nella sede dell’Associazione a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.


Art. 15

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per eleggere:

1. Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente viene eletto, a scrutino segreto, durante l’Assemblea. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per un altri cinque anni. Possono accedere a tale carica tutti i soci di ambo i sessi che abbiano compiuto 60 anni di età. Non è prevista la carica di Vice-Presidente dell’Associazione. In caso di impedimento del Presidente dell’Associazione, le funzioni di presidenza vengono esercitate dal Responsabile del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
- vigila sull’attività dell’Associazione;
- vigila su conto corrente dell’Associazione
- esercita le funzioni di rappresentanza dell’Associazione durante le manifestazioni sportive.

2. Il Responsabile dell’Consiglio Direttivo
Il Responsabile viene eletto, a scrutino segreto, durante l’Assemblea. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per altri cinque anni. Possono accedere a tale carica tutti i soci di ambo i sessi appartenenti alle Forze di Polizia che abbiamo compiuto 18 anni di età. Non è prevista la carica di Vice-Responsabile del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Responsabile, il Consiglio Direttivo deve immediatamente convocare una Assemblea straordinaria dell’Associazione.
Il Responsabile del Consiglio Direttivo:
- è il rappresentate legale dell’Associazione nei confronti dei terzi;
- potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati;
- cura l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari;
- gli compete la gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione;
- predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e dal Presidente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.(vedi art.7);
- redige a fine anno una relazione dell’attività dell’Associazione;
- per i pagamenti è coadiuvato da un consigliere;
- nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione.

3. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 consiglieri che vengono eletti a scrutino segreto. La loro carica dura 5 anni e possono essere rieletti per altri cinque anni. Possono accedere alla carica di Consigliere tutti i soci di ambo i sessi che abbiano compito 18 anni di età.
Il Consiglio Direttivo delibera:
- l’attività dell’Associazione;
- la quota associativa e straordinaria che deve essere versata dai soci;
- su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria;
- i Dirigenti della squadra di calcio a 11 e a 5;
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Responsabile lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto;


Art. 16

L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.


Art. 17

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.


Art. 18

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.


Art. 19

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Responsabile del Consiglio Direttivo; in assenza di entrambi l’Assemblea non può essere attuata.
Il Presidente nomina il Direttore e il Segretario dell’Assemblea.
Il Direttore dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Ad ogni riunione di Assemblea è obbligatorio redige verbale firmato dal Direttore e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 17.


Art. 20

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Responsabile del Consiglio Direttivo in carica dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I., dal C.S.I o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.


Art. 21

Il Presidente, al Responsabile ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa Federazione.
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 22

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.


Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un organo di amministrazione da nominarsi dall’Assemblea.

La decisione dell’organo di amministrazione sarà inappellabile.


Art. 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del CSI e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.